STATUTO  DEL GMA
(versione settembre 2001)

 

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Indice


 

Art. 1. Composizione del Gruppo

Il Gruppo è costituito:

Ø     dai professori universitari di ruolo e fuori ruolo di discipline comprese nei raggruppamenti che fanno capo alla Meccanica applicata alle macchine;

Ø     dai ricercatori universitari afferenti agli stessi raggruppamenti.  

 

Art. 2. Scopi del Gruppo

Il Gruppo si propone di individuare le linee di sviluppo della ricerca scientifica e della didattica nel settore della Meccanica applicata alle macchine e di perseguirne la realizzazione stimolando e favorendo ogni attività dei suoi membri coerente con questo scopo. Pertanto il Gruppo intende:

Ø     promuovere e coordinare la ricerca scientifica nell'ambito della Meccanica applicata alle macchine;

Ø     porsi come interlocutore verso gli Enti con compiti normativi riguardo l'istruzione universitaria e la ricerca scientifica e tecnologica nazionale e internazionale;

Ø     favorire l'interazione fra i ricercatori afferenti al Gruppo, anche nel quadro di collaborazioni con altri Gruppi e con le strutture di ricerca di Enti pubblici e privati che operano nel settore;

Ø     favorire la presenza dei suoi membri in tutte le sedi in cui vengano trattati argomenti attinenti la Meccanica applicata alle macchine;

Ø     favorirele pertinenti iniziative didattiche in ogni Ateneo italiano, anche al di là dei corsi per il conseguimento della laurea;

Ø     stimolare le iniziative di divulgazione scientifica nel settore della Meccanica applicata alle macchine, a livello sia nazionale sia internazionale;

Ø     stimolare le attività di formazione nel settore.  

 

 

Art. 3. Sede del Gruppo

Ai soli fini organizzativi, il Gruppo ha sede presso l'Istituto o Dipartimento al quale afferisce il presidente.  

 

Art. 4. Organi del Gruppo

Gli Organi del Gruppo sono:

Ø     l'assemblea;

Ø     il collegio dei rappresentanti di sede;

Ø     la giunta di presidenza;

Ø     il presidente.

Il Gruppo si articola in Sottogruppi, costituiti per libero accorpamento, senza alcun limite di partecipazione, sulla base di affinità di temi e di metodi di ricerca. La costituzione dei Sottogruppi è definita nel regolamento di applicazione.  

 

Art. 5. L'assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i membri del Gruppo, che vi partecipano eventualmente per delega, con la limitazione di non più di tre deleghe a testa per ogni membro effettivamente presente; le deleghe non sono valide ai fini delle elezioni.

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni due anni e in seduta straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Gruppo o della giunta.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Gruppo o, in sua assenza, da un membro della giunta.

L'assemblea delibera su quanto essa ritenga essere in relazione con gli scopi del Gruppo, anche sulla base delle proposte della giunta. Essa si esprime obbligatoriamente riguardo:

Ø     gli orientamenti didattici universitari di ogni livello;

Ø     il rapporto con gli organismi rappresentativi e consultivinazionali nei settori della ricerca e dell'insegnamento;

Ø     il rapporto con altre organizzazioni di settore.

L'assemblea elegge in seduta ordinaria il presidente del gruppo, secondo le modalità stabilite dal regolamento applicativo.

L’assemblea, su proposta del Presidente ovvero di tre suoi membri, può dare luogo alla costituzione di Commissioni istruttorie, permanenti ovvero ad acta, definendone i compiti e le modalità operative, e designandone i membri a maggioranza semplice.  

 

Art. 6. Il collegio dei rappresentanti di sede

Il collegio dei rappresentanti di sede é costituito da un numero di membri pari a quello delle sedi universitarie presso le quali siano presenti membri del GMA; ciascuna sede universitaria nomina il proprio rappresentante di sede secondo quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento.

Il collegio dei rappresentanti di sede riceve dall'assemblea il mandato di:

Ø     predisporre informazioni, documentazioni e proposte, anche in alternativa, in merito ad argomenti posti all'o.d.g.dell'assemblea;

Ø     aggiornare il Presidente, la giunta di presidenza e l’assemblea in merito allo svolgimento delle attività istituzionali nelle varie sedi, sottoponendo loro le eventuali problematiche locali.

Il collegio dei rappresentanti di sede persegue il proprio mandato curando la diffusione delle informazioni, promuovendo e coordinando le attività didattiche che sono svolte nelle varie sedi, e promuovendo, congiuntamente ai rappresentanti dei sottogruppi, le attività di ricerca, anche proponendo progetti specifici.

Il collegio dei rappresentanti di sede è presieduto dal presidente del gruppo, che lo convoca almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

Per la validità delle adunanze del collegio dei rappresentanti di sede è necessario che il numero dei presenti sia superiore alla metà del numero dei suoi membri, escludendo dal computo gli assenti giustificati.

Il Collegio dei rappresentanti di sede, su proposta del Presidente ovvero di tre suoi membri, può dare luogo alla costituzione di Commissioni istruttorie ad acta, definendone i compiti e le modalità operative, e designandone i membri a maggioranza semplice.  

 

 

Art. 7. La giunta di presidenza

All’atto della sua elezione, il presidente del gruppo nomina la giunta di presidenza, formata dai cinque membri da lui scelti, afferenti a sedi universitarie diverse, che egli ha indicato all’atto della sua candidatura, secondo quanto previsto dall’art. 1. del Regolamento. La giunta di presidenza ha il compito di:

Ø            coadiuvare il presidente nell’esprimere, in ogni sede opportuna, il parere e la volontà del Gruppo, in conformità con quanto deliberato dall'assemblea e/o dal collegio dei rappresentanti di sede;

Ø            rendere operative le delibere dell'assemblea e/o del collegio dei rappresentatnti di sede;

Ø            curare l’aggiornamento e la diffusione nelle varie sedi, ed a tutti i livelli istituzionali, delle informazioni inerenti le attività didattiche e scientifiche del gruppo;

Ø            curare l’aggiornamento dell’organico del gruppo e diffondere le informazioni inerenti le procedure concorsuali;

Ø            coadiuvare il presidente nella richiesta di pareri ad horas alle varie sedi universitarie in merito a problematiche urgenti, per le quali si renda necessario un intervento del gruppo, senza che sia possibile la preventiva convocazione dei suoi organi istituzionali.  

 

 

Art. 8. Il presidente

Il presidente del Gruppo:

Ø     rappresenta il Gruppo a tutti i livelli istituzionali in conformità alle delibere dell'assemblea e/o del Collegio dei rappresentanti di sede, coadiuvato dalla giunta di presidenza;

Ø     promuove e coordina lo svolgimento delle attività del Gruppo e dei suoi organi, così come previste dal presente Statuto, presiedendone le riunioni;

Ø     prepara e diffonde una relazione generale annuale sulle attività del Gruppo e della giunta di presidenza.

In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del presidente sono temporaneamente esercitate da un membro della giunta di presidenza, da lui delegato.  

 

Art. 9. Atti aggiuntivi

Modifiche al presente Statuto possono essere apportate con atti aggiuntivi.

Le proposte di modifiche di Statuto e la eventuale proposta di scioglimento del Gruppo vanno inseriti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, ovvero di assemblea appositamente convocata.

L'assemblea delibera in merito a quanto sopra a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso in cui nella votazione non venisse raggiunta la maggioranza prescritta, l'assemblea delibera a maggioranza dei presenti tra l'abbandono della proposta e l'indizione di una votazione a mezzo posta sull'argomento in esame.

 

 

 

REGOLAMENTO DEL GMA

 

Art. 1 - Elezione del presidente

Il presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea ordinaria a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti.

Le candidature alla presidenza del Gruppo devono essere presentate al presidente in carica almeno un mese prima del termine del suo mandato. Ciascun candidato è tenuto ad indicare i membri della Giunta di presidenza che egli, se eletto, intende nominare. Il presidente in carica comunica a tutti i membri del Gruppo, almeno 15 gg. prima dell’Assemblea, le candidature pervenute.

Nel caso che, dopo la terza votazione, nessuno ottenga la maggioranza richiesta, l'elezione ha luogo mediante votazione di ballottaggio a maggioranza semplice fra i due candidati che nella terza votazione avevano ottenuto il maggior numero di voti.

Il presidente resta in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.

 

Art. 2 - Sottogruppi

I Sottogruppi hanno il compito di promuovere e coordinare le attività di ricerca in particolari settori, in accordo con il collegio dei rappresentanti di sede.

Ciascun Sottogruppo si riunisce almeno una volta all'anno. La convocazione viene inviata a tutti i membri del Gruppo. Ogni membro del Gruppo può partecipare all'elezione di un solo responsabile di settore.

Il responsabile è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due votati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il responsabile di settore resta in carica due anni e non è rieleggibile più di una volta.

 

Art. 3 - Rappresentati di sede

Ciascuna sede universitaria, presso la quale siano presenti membri del GMA, nomina tra i suoi componenti  il proprio rappresentate di sede, ogni due anni, ovvero nell’ipotesi di decadenza o dimissioni del rappresentante pro tempore. Della nomina viene data comunicazione scritta al Presidente.

 

Art. 4 - Modifiche

Modifiche ed integrazioni al presente regolamento possono essere decise, a maggioranza semplice dei votanti, sia dall'Assemblea, quando siano inserite esplicitamente all'ordine del giorno, sia per votazione a mezzo posta, su proposta della maggioranza assoluta dei membri della giunta di presidenza.

 

Art. 5 – Norme transitorie

In prima applicazione del presente regolamento si deroga dai termini di presentazione delle candidature, prescritti all’art. 1.